Con Delibera 225/17 del 26/7 è stato approvato il “Regolamento in materia di Trasporto Sanitario Semplice, Trasporto Sanitario e Soccorso Sanitario Extraospedaliero“ da parte di Direttore Generale dott. Alberto Zoli.
Un documento che sostituisce in toto il DOC 38 “Percorso formativo del personale di soccorso sanitario: Addetto al trasporto sanitario e soccorritore” e il REG 24 “Indicazioni per l’organizzazione delle prove d’esame per la certificazione regionale Soccorritore-Esecutore”. Viene innanzitutto rivista la richiesta di validazione del percorso formativo, con precisi termini prefissati: entro il 31 gennaio; 31 marzo; entro il 31 maggio; entro il 30 settembre; entro il 30 novembre; compilata secondo il format predisposto da AREU.
Percorso formativo per “Addetto al servizio di Trasporto Sanitario Semplice”
Il percorso formativo si sviluppa in un modulo teorico-pratico di complessive 16 ore. Solo al termine di tale percorso, il candidato sarà ammesso all’esame finale certificativo. Le lezioni teoriche sono condotte da Soccorritori-Istruttori di AREU in possesso della Certificazione regionale o da formatori del CeFRA autorizzati dal Direttore del CeFRA. Per gli addestramenti pratici, i CeFRA possono avvalersi anche di istruttori BLSD laici e di istruttori esperti di Trasporto Sanitario (il rapporto istruttore/discenti non può essere superiore a 1:6). Al termine del percorso formativo, il candidato deve effettuare un tirocinio pratico, in affiancamento a personale esperto:
almeno 10 ore di attività per il personale impiegato sulle autovetture e sui furgoni finestrati e almeno 25 ore di attività per il personale impiegato sulle autoambulanze. La prova finale è costituita da due verifiche: un test teorico a risposta multipla e una prova pratica (skill scenario BLSD per operatori laici). Il candidato è ammesso alla prova pratica se risponde correttamente ad almeno il 70% delle domande (7 su 10).
Percorso formativo per “Addetto al servizio di Trasporto Sanitario”
Il percorso formativo si sviluppa in un modulo teorico-pratico di 42 ore (primo modulo), che deve essere frequentato dal candidato per almeno l’80%, fatto salvo il BLSD (che sarà considerato quale BLSD per operatori addetti al TS), che deve essere frequentato per l’intera durata (7 ore). Al termine del primo modulo sono espletate le prove di valutazione per il conseguimento della qualifica di “Addetto al servizio di Trasporto Sanitario”; il percorso viene completato con un tirocinio pratico di 25 ore, nello stesso ambito, per il conseguimento della certificazione finale. Il candidato deve iniziare il tirocinio pratico come terzo operatore, dopo aver completato lo specifico modulo formativo (modulo “i”) inerente il trasporto in ambulanza. Per il personale che svolge il ruolo di autista, è previsto anche un ulteriore modulo (“La sicurezza nella guida dei mezzi adibiti al Trasporto Sanitario”) della durata di 4 ore (rif. Allegato A4.2 della D.G.R. n. X/5165/2016, modulo ”J”). Al 1/3 termine del percorso formativo deve essere effettuata un’attività di tirocinio pratico di almeno 25 ore di attività, in affiancamento a personale esperto, rivolto al personale da impiegare sulle autoambulanze. La prova finale è costituita da due verifiche: un test teorico a risposta multipla e una prova pratica (skill scenario BLSD per Soccorritori-Esecutori). Il test teorico prevede 20 domande a risposta multipla (quattro opzioni di risposta, di cui una sola esatta), da selezionare nell’ambito di un elenco fornito da AREU. Il candidato è ammesso alla prova pratica se risponde correttamente ad almeno il 75% delle domande (15 su 20). La prova pratica verterà su uno scenario di BLSD. E’ prevista la relativa compilazione nominale della skill da parte della Commissione esaminatrice. La performance minima per ottenere l’idoneità è pari ad almeno il 75%.
Percorso formativo per “Addetto al servizio di Soccorso Sanitario Extraospedaliero” (SoccorritoreEsecutore)
Il percorso formativo si articola in un modulo teorico – pratico di 78 ore complessive, che devono essere frequentate dal candidato per almeno l’85%, fatto salvo il BLSD (8 ore) e il capitolo “Trauma-approfondimenti” (10 ore di teoria e 18 ore di pratica), che devono essere frequentati per l’intera durata prevista. Il direttore del corso, già Soccorritore-Istruttore regionale, è persona designata dal Direttore del CeFRA (o suo delegato) e/o del Soggetto erogatore con caratteristiche di abilità e competenza formativa in relazione all’attività di trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero. Gli addestramenti pratici sono condotti da Soccorritori-Istruttori regionali AREU, che possono avvalersi di istruttori interni esperti di soccorso sanitario, mantenendo la
supervisione al fine di garantire la corretta esecuzione di quanto indicato nel materiale fornito dalla Struttura Formazione AREU ai CeFRA. Il rapporto istruttore/discente non deve superare il rapporto 1:6 Il tirocinio pratico, a bordo dei mezzi di soccorso di base (MSB), può avvenire solo alla fine del primo modulo, previo parere del Direttore del corso, come 4° componente dell’equipaggio (solo attività osservativa). Se il MSB è composto da 2 soccorritori, il candidato non può essere considerato 3° componente attivo, ma rimane in osservazione (anche per le attività deputate ai mezzi convenzionati a 2 soccorritori). La prova finale è costituita da 3 verifiche: un test teorico a risposta multipla; due prove pratiche (scenario BLSD e scenario medico o traumatico + skill tecnica). Per l’acquisizione della qualifica di “Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero” (Soccorritore-Esecutore), il candidato deve ottenere un punteggio pari o superiore al 75% in tutte le tre prove. Nel caso in cui il candidato non abbia ancora terminato il tirocinio pratico, sarò reinserito come osservatore, fino al superamento della valutazione certificativa.
Valutazione teorica: La AAT, organizzatrice della Certificazione, predispone il materiale per la valutazione dell’apprendimento teorico (test e schede di risposta) per tutti i candidati. I test sono realizzati, validati e forniti dalla Struttura Formazione di AREU e sono composti da 30 quesiti a risposta multipla, di cui una sola corretta, da svolgere in 40 minuti. Valutazione pratica: In ogni stazione di valutazione pratica (scenari/tecniche e BLSD) sono presenti: due Istruttori-soccorritori regionali AREU afferenti al CeFRA; un certificatore della AAT, che ricopre il ruolo di supervisore, per un massimo, in contemporanea, di due stazioni di valutazione attigue; personale certificatore della AAT o istruttori soccorritori regionali AREU dei CeFRA in affiancamento (non più di uno per
postazione), previo accordo e autorizzazione del rappresentante della AAT, responsabile della sessione certificativa. Il tempo dedicato ad ogni candidato per l’espletamento dello “scenario+tecnica” è pari a circa a 15-20 minuti, mentre quello per il BLSD è di norma pari a 10 minuti. L’individuazione dello “scenario+tecnica” viene effettuata ad estrazione da parte del candidato o di uno degli istruttori della sessione valutativa.
Per il mantenimento della qualifica di “Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero” ,(SoccorritoreEsecutore)occorre:
– partecipare agli incontri di aggiornamento previsti dalla Struttura Formazione AREU e proposti dal CeFRA di appartenenza, in accordo con la AAT di afferenza;
– effettuare la ri-certificazione BLSD per Soccorritori-Esecutori ogni 24 mesi, proposta dal CeFRA di afferenza. In caso di non idoneità è sospesa l’abilitazione all’uso del DAE sui MSB e la relativa attività di soccorso extraospedaliero fino al superamento della ricertificazione BLSD;
– partecipare obbligatoriamente alle sessioni di riaddestramento o aggiornamento proposte dal CeFRA regionale di norma ogni due anni, notificando tale attività al Referente della formazione della AAT di appartenenza (al Coordinatore infermieristico oppure al Responsabile). Nel caso in cui il SoccorritoreEsecutore attivo, non partecipi per ingiustificati motivi alle sessioni di cui sopra, è facoltà del Direttore del CeFRA (o suo delegato), richiedere di sottoporre il SoccorritoreEsecutore a ri-qualificazione al fine di
2/3 mantenerne l’idoneità (diversamente potrà disporne la sospensione dall’attività di soccorso);
– effettuare periodicamente la riqualificazione prevista per svolgere l’attività di Soccorritore-Esecutore

La data di entrata in vigore del regolamento è il 1 settembre 2017