Il ministro per lo sport Luca Lotti e il ministro della salute Beatrice Lorenzin firmano il decreto legge che sblocca una situazione insanata dal 2013, quando morì Piermario Morosini. Entrerà immediatamente in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’obbligo per le società e le associazioni dilettantistiche di dotarsi del defibrillatore obbligatorio all’interno dell’impianto sportivo in cui vengono svolte le attività.

ROMA – I defibrillatori sono ufficialmente obbligatori in tutti gli impianti sportivi. E’ questo il succo del decreto legge che il ministro per lo sport Luca Lotti e il ministro per la salute Beatrice Lorenzin hanno sottoscritto ieri. “E’ un impegno da portare avanti, soprattutto nell’ambito delle Istituzioni non è solo una questione di principio. È una questione di sostanza. Oggi teniamo fede alla nostra parola”. Così ha commentato per ANSA il ministro dello Sport, Luca Lotti. Quello propost è un decreto congiunto tra ministero della Salute e quello per lo Sport che fa entrare in vigore l’obbligo per le società e le associazioni dilettantistiche di dotarsi di un defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo in cui si svolgono le proprie attività. “Un modo di rendere più sicuri e tutelati – specifica Lotti in un post su Facebook – i tanti momenti di agonismo e di esercizio fisico che si praticano ogni giorno nel nostro ricchissimo mondo dello sport non professionistico. Troppo spesso funestato da tragedie evitabili grazie alla presenza di uno strumento tecnologico che può salvare la vita. Non sono pochi gli atleti che per tanti motivi si possono trovare in una condizione di emergenza mentre fanno sport”. “Tornano alla mente – conclude il ministro – tante storie di giovani sportivi scomparsi che avrebbero potuto essere messi in salvo grazie a un defibrillatore. Ci siamo detti che avremmo dovuto fare di tutto perché non accadesse di nuovo.
Abbiamo mantenuto quella promessa”.

CHI DEVE DOTARSI DI DEFIBRILLATORE?

Il decreto legge ministeriale obbliga tutti gli impianti sportivi ad essere dotati di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata. Durante eventi agonistici ufficiali deve essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo salvavita. L’obbligo di acquisto e formazione grava in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (si veda a questo riguardo la delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni, consultabile sul sito istituzionale del Coni).

– Sono escluse dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo.

– Sono escluse dai menzionati obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell’allegato A del decreto (a titolo esemplificativo: bowling, bocce, dama e freccette, tanto per citarne alcuni).

LEGGI IL TESTO DEL DECRETO LEGGE

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO
CON IL MINISTRO PER LO SPORT
Visto l’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni”;
Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” ed, in particolare, l’articolo 5 e l’allegato E;
Considerato che l’obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle società sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017, dopo essere stato già differito dai decreti del Ministro della salute 11 gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio 2016 e al 30 novembre 2016, nonché sospeso fino alla data del 30 giugno 2017 dall’articolo 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;
Considerato che, a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficoltà interpretative in ordine alle modalità applicative delle linee guida di cui allegato E del predetto decreto;

Ritenuto di dover precisare ed integrare le linee guida di cui all’allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalità di assolvimento dell’onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, sia all’obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all’utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonché con riferimento alle attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi;

Sentito il CONI;

Decreta:

Articolo 1
(Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche)
1. L’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall’articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni:

a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall’articolo 2 del decreto Ministro dell’Interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;

b) qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione organizzate dagli Enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

Articolo 2
(Obblighi)
1. Nel caso di cui all’articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di accertare, prima dell’inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all’uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all’allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.
2. Nel caso di cui all’articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano l’impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.
Articolo 3
(Inadempimento dell’obbligo)
1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determina l’impossibilità di svolgere le attività di cui all’articolo 1.
Articolo 4
(Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche: a) relative alle attività sportive di cui all’articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell’allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti sportivi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma,
Il Ministro della salute
Il Ministro per lo sport