Rinnovo cariche associative CRI
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha determinato con proprio atto di indirizzo la data del 19 maggio 2024 quale ELECTION DAY per il rinnovo delle cariche associative presso i Comitati CRI i cui mandati risultano in scadenza.
Sono titolari di elettorato attivo i soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale. La verifica della titolarità dei diritti elettorali è effettuata con riferimento alla data di svolgimento della consultazione per l’elezione delle cariche associative. In caso di trasferimento del socio da altro Comitato, l’anzianità associativa viene determinata sommando il servizio reso presso il Comitato di provenienza ed il servizio reso presso quello di nuova destinazione.
Non possono votare tutti coloro i quali percepiscono compensi da parte della Croce Rossa Italiana (anche se in un comitato diverso rispetto a quello in cui si svolge attività di volontariato)
E’ escluso dall’elettorato attivo, pertanto non può votare, il socio che negli ultimi 24 mesi risulti essere stato sospeso a causa dell’applicazione di un provvedimento disciplinare di sospensione divenuto definitivo.
I periodi di riserva non interrompono e né sospendono i diritti elettorali.
I volontari in estensione presso altro Comitato, votano SOLO nel comitato di appartenenza e non anche in quello di estensione.
Sono titolari di elettorato passivo i soci iscritti da almeno tre mesi, maggiorenni ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale. La verifica della titolarità dei diritti elettorali è effettuata con riferimento alla data di svolgimento della consultazione per l’elezione delle cariche associative. In caso di trasferimento del socio da altro Comitato, l’anzianità associativa viene determinata sommando il servizio reso presso il Comitato di provenienza ed il servizio reso presso quello di nuova destinazione.
Non possono candidarsi tutti coloro i quali percepiscono compensi da parte della Croce Rossa Italiana (anche se in un comitato diverso rispetto a quello in cui si svolge attività di volontariato).
E’ escluso dall’elettorato passivo, pertanto non può candidarsi, il socio che negli ultimi 24 mesi risulti essere stato sospeso a causa dell’applicazione di un provvedimento disciplinare di sospensione divenuto definitivo.
I periodi di riserva non interrompono e né sospendono i diritti elettorali.
Tutte le cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, nonché le cariche di rappresentante del Corpo militare volontario C.R.I. nei predetti Consigli o di Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. a tutti i livelli sono incompatibili:
a. tra di loro;
b. con il percepimento di emolumenti da parte della Croce Rossa Italiana, nonché dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, anche indiretto (agenzie interinali, cooperative, società partecipate);
c. con la titolarità di cariche presso altro ente, società e/o associazione, che persegue scopi ed attività istituzionali analoghi, in concorrenza o in conflitto di interessi rispetto a quelli della Croce Rossa Italiana;
d. con la titolarità di cariche nelle associazioni che perseguono finalità in contrasto con i principi del Movimento Internazionale e/o che svolgono attività direttamente concorrenziali a quelle della Croce Rossa Italiana. Le fattispecie di incompatibilità sono disciplinate dal Codice etico;
e. con la titolarità di cariche di responsabilità e rappresentatività in partiti e movimenti politici nonché di cariche elettive previste per le elezioni amministrative locali – ad eccezione di quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti – provinciali e regionali (ivi comprese le Comunità montane), politiche e per il Parlamento europeo e con la titolarità della carica di assessore, sottosegretario di Stato o ministro. Le cariche elettive di cui al presente Statuto sono incompatibili altresì con la titolarità di incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, sindacati, confessioni religiose e associazioni aventi analoghe finalità a quelle della Croce Rossa Italiana. L’incompatibilità decorre al momento dell’accettazione della candidatura per cariche elettive o della nomina per tutti gli altri incarichi.
Il diritto di opzione si esercita entro cinque giorni dal momento in cui si verifica la situazione di incompatibilità. Il mancato esercizio comporta la decadenza dalla carica cui si è stati eletti.
La candidatura ad una delle cariche elettive di cui alla lettera e) o la nomina ad una delle cariche di cui alle lettere c) e d) del primo comma, comporta l’immediata decadenza dalle cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, nonché le cariche di rappresentante del Corpo militare volontario C.R.I. nei Consigli Direttivi o di Ispettrice II.VV. a tutti i livelli
Le elezioni per le cariche associative locali sono indette con provvedimento del Presidente Regionale, che ne approva contestualmente il calendario elettorale. Nel periodo che intercorre fra la scadenza del mandato e la proclamazione dei nuovi eletti, il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti.
L’Ufficio Elettorale Locale, istituito con Provvedimento del Presidente Regionale, entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni, è composto da:
- un Presidente, esterno al Comitato, e designato dal Presidente Regionale tra i soci di uno dei Comitati della Regione o della provincia autonoma, preferibilmente in possesso di specifiche competenze.
Non può svolgere la funzione di Presidente di UEL (anche se in comitato diverso rispetto a quello di appartenenza), il dipendente di un Comitato sia esso volontario in riserva presso il Comitato in cui svolge l’attività lavorativa, sia esso traferito in altro comitato come volontario.
- due scrutatori e un segretario, scelti tra i soci del Comitato.
Nel provvedimento di istituzione è necessario individuare anche i componenti supplenti.
I soci, sia titolari che supplenti, devono essere maggiorenni all’atto della nomina e devono espressamente rinunziare a candidarsi alle elezioni per le cariche associative del Comitato interessato dal procedimento elettorale.
Fino a quindici giorni prima della data di svolgimento, quindi nel caso specifico entro il 4 maggio 2024, i soci interessati a candidarsi come Presidente del Comitato, presentano la propria lista presso l’Ufficio Elettorale Locale.
A pena di esclusione:
– la lista è composta dal Presidente e da un numero di Consiglieri variabili da minimo 3 a massimo 10;
– la lista deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi (quindi non solo donne e non solo uomini);
– tutti i candidati devono essere titolari di elettorato passivo e devono indicare cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché i recapiti ai quali desiderano ricevere ogni comunicazione relativa alla propria candidatura;
– alla lista è allegato il programma strategico.
La candidatura, unitamente agli allegati, può essere consegnata a mano nelle ore di apertura dell’Ufficio del Comitato, o trasmessa via posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato. E’ possibile procedere a consegna a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a tal fine fa fede esclusivamente la data di consegna del plico presso la sede del Comitato, e non la data di spedizione. Il giorno della scadenza dei termini per la presentazione, l’ufficio è aperto fino alle ore 18:00.
La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta, oltre che da tutti i candidati, da un numero di soci, iscritti nel comitato, elettori e non candidati, secondo le seguenti proporzioni:
– fino a 100 titolari di elettorati attivo nel Comitato: necessarie almeno 10 firme
– da 101 a 250 titolari di elettorati attivo nel Comitato: necessarie almeno 20 firme
– da 251 titolari di elettorati attivo nel Comitato: necessarie almeno 30 firme
I soci che sottoscrivono sono indicati per cognome, nome, luogo e data di nascita, e possono appoggiare con la propria sottoscrizione una sola lista.
Fino a quindici giorni prima della data di svolgimento, quindi nel caso de quo entro il 4 maggio 2024, i soci, la cui età è compresa tra i 18 e i 31 anni, iscritti nel Comitato, titolari di elettorati passivo, interessati a candidarsi come Consigliere Rappresentante dei Giovani, possono presentare la propria candidatura presso l’Ufficio Elettorale Locale.
Il requisito di età è valutato con riferimento alla data della consultazione elettorale.
A pena di esclusione, il candidato:
– presenta la propria candidatura per iscritto, indicando nome, cognome, eventuale diminuitivo o soprannome, luogo e data di nascita, nonchè recapito a cui desidera ricevere ogni comunicazione;
– allega il proprio programma strategico.
La candidatura, unitamente agli allegati, può essere consegnata a mano nelle ore di apertura dell’Ufficio del Comitato, o trasmessa via posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato. E’ possibile procedere a consegna a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a tal fine fa fede esclusivamente la data di consegna del plico presso la sede del Comitato, e non la data di spedizione. Il giorno della scadenza dei termini per la presentazione, l’ufficio è aperto fino alle ore 18:00.
La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta, oltre che dal candidato, da un numero di soci GIOVANI iscritti nel comitato, elettori e non candidati, secondo le seguenti proporzioni:
– fino a 30 soci Giovani titolari di elettorato attivo nel Comitato: necessarie firme di almeno il 30% arrotondato per eccesso del numero totale degli aventi diritto di soci giovani;
– da 31 fino a 100 soci Giovani titolari di elettorato attivo nel Comitato: necessarie almeno 10 firme di soci giovani
– da 101 a 250 soci Giovani titolari di elettorato attivo nel Comitato: necessarie almeno 20 firme di soci giovani
– da 251 soci Giovani titolari di elettorato attivo nel Comitato in poi: necessarie almeno 30 firme di soci giovani
I soci che sottoscrivono sono indicati per cognome, nome, luogo e data di nascita, e possono appoggiare con la propria sottoscrizione una sola lista.