Croce Rossa Italiana: quota associativa per l’anno 2020 – Il termine scade il 30 aprile 2020

Per i Soci attivi della Croce Rossa Italiana – ODV è possibile versare, ENTRO I TERMINI la quota associativa relativa all’anno 2020.

Non essendosi l’Assemblea Nazionale della CRI espressa diversamente sull’argomento, l’importo da pagare resta invariato rispetto agli anni precedenti: euro 10,00 (dieci/00).

Il termine, così come disposto dall’art. 3.1 dell’Allegato I del Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento de Volontari, scade il 30 aprile 2020.

Allegato I del Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari :

Art. 1

Costituisce dovere di ciascun Socio il versamento della quota associativa annuale al Comitato CRI di appartenenza, nell’ammontare stabilito ed entro i termini previsti.
La quota associativa è intrasmissibile, e non può essere restituita neppure in caso di dimissioni del Socio.
Il regolare versamento della quota fa decorrere i termini della titolarità dei diritti elettorali previsti nello Statuto.

Art. 2

L’ammontare della quota associativa annuale è deliberato dall’Assemblea Nazionale in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Ove l’Assemblea Nazionale non si esprima, si intende confermata la quota approvata con l’ultima deliberazione adottata in materia.

Art. 3

La quota associativa annuale è versata inderogabilmente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno solare.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tale termine comporta, automaticamente e senza necessità di previa diffida o successiva determinazione, la perdita dello status di Socio.
La scadenza di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai rinnovi e non anche ai nuovi Soci, chiamati a versarla dopo il superamento dell’esame successivo al corso di formazione per Volontari CRI.